L’assicurazione sanitaria di viaggio, obbligatoria o consigliata a seconda della destinazione, rappresenta uno strumento essenziale per tutelarsi da spese mediche impreviste, eventi improvvisi o rientri anticipati. Tuttavia, viaggiare nei Paesi Schengen e viaggiare in Paesi extra Schengen comporta obblighi assicurativi e coperture differenti, dettati da normative specifiche, requisiti consulari e costi sanitari variabili. Comprendere la differenza tra l’assicurazione Schengen e l’assicurazione extra Schengen è fondamentale per viaggiare in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.
Per i cittadini extracomunitari che intendono entrare in Italia e negli altri Paesi dell’area Schengen con un visto di breve durata, è richiesta un’assicurazione obbligatoria per visto turistico. Questa copertura, prevista dal Codice dei visti UE (Regolamento (CE) n. 810/2009), è condizione necessaria per l’ottenimento del visto stesso. La copertura assicurativa per viaggiare nei Paesi Schengen deve includere:
Si parla dunque di assicurazione obbligatoria per il visto, che deve essere allegata alla richiesta consolare e conforme agli standard richiesti dall’Unione Europea.
Laddove i Paesi non rientrino nell’area Schengen, l’obbligo assicurativo non è uniforme. Alcuni Stati richiedono esplicitamente un’assicurazione obbligatoria per il visto, altri la consigliano fortemente per motivi sanitari. La differenza tra l’assicurazione Schengen e l’assicurazione extra Schengen risiede proprio in questo: l’una è regolata a livello sovranazionale e vincolante, l’altra dipende dalle norme nazionali del Paese di destinazione.
Ad esempio, l’assicurazione viaggio per il Canada non è obbligatoria per i turisti, ma caldamente raccomandata data l’elevata incidenza delle spese sanitarie. Lo stesso vale per l’assicurazione viaggio per gli Stati Uniti, dove una singola prestazione medica può superare i 10.000 dollari. Per la Turchia, l’assicurazione è richiesta solo per chi entra con visto, mentre chi è esente può comunque beneficiarne in caso di imprevisti. Infine, dopo la Brexit, l’assicurazione viaggio per il Regno Unito è diventata imprescindibile: la TEAM non è più valida e l’accesso al sistema sanitario britannico non è garantito gratuitamente ai cittadini europei.
Un elemento distintivo tra le due tipologie di assicurazione è il massimale dell’assicurazione, che dev’essere minimo e obbligatoriamente pari a 30.000 euro. Questo limite garantisce una soglia base comune per tutte le polizze Schengen, ma può risultare insufficiente per destinazioni dove i costi sanitari sono molto superiori, come USA, Giappone o Australia.
L’assicurazione per Paesi fuori dall’area Schengen non prevede massimali minimi imposti, ma per essere efficace deve avere soglie alte, idealmente superiori a 100.000 euro. Inoltre, in questi casi, la flessibilità della polizza assume un valore aggiunto: la possibilità di includere garanzie opzionali come la copertura bagaglio, la responsabilità civile o la protezione contro l’annullamento viaggio diventa decisiva per la scelta.
Indipendentemente dalla meta, l’assicurazione sanitaria di viaggio rappresenta una misura preventiva fondamentale. Non solo garantisce assistenza medica in caso di infortuni o malattie, ma può includere servizi come il consulto medico telefonico, la traduzione sanitaria, il rimpatrio sanitario e il prolungamento del soggiorno per motivi clinici. Nei Paesi dove non esistono accordi sanitari bilaterali con l’Italia, la polizza sanitaria è l’unico strumento che consente al viaggiatore di accedere a cure senza costi insostenibili.
Sì. La copertura assicurativa per viaggiare nei Paesi Schengen è obbligatoria per ottenere il visto e dev’essere conforme agli standard UE.
L’assicurazione Schengen ha massimali fissi e requisiti legali, mentre l’assicurazione per destinazioni come USA o Canada richiede coperture molto più ampie, soprattutto in ambito sanitario.
I costi variano in base alla durata e alle garanzie selezionate, ma possono essere anche 3 o 4 volte superiori rispetto a una polizza per l’area Schengen, a causa dei rischi sanitari elevati.
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