Volare, ahi ahi!

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Se l’aereo è il mezzo più sicuro del mondo, non è certo il più puntuale: ormai da giugno in Europa è caos voli. Le notizie di cancellazioni si susseguono di aeroporto in aeroporto, con evidenti ripercussioni anche sui collegamenti nazionali ed intercontinentali. I voli cancellati a giugno sono stati più di 50.000: entro settembre si stima che saranno cancellati altri 114.000 collegamenti.

Le probabilità di incappare in cancellazioni, ritardi o cambi di programma, quest’estate sono più alte che mai e purtroppo, trattandosi di disagi direttamente legati ai vettori, le polizze viaggio Holins non intervengono: è previsto solo un rimborso a titolo di indennizzo ogni 12 ore di ritardo, per gli assicurati che scelgono le polizze medico/bagaglio o medico/bagaglio/annullamento della linea Prestige.

Esistono, però, specifici regolamenti internazionali che tutelano i vostri diritti nei confronti delle compagnie aeree. E siccome noi di Holins siamo sempre al vostro fianco, ecco una guida basilare per affrontare le situazioni più comuni!

CHI BEN COMINCIA…

La notifica di un ritardo o di una cancellazione è sempre destabilizzante: può avvenire via e-mail mesi prima del volo, oppure direttamente in aeroporto, con un messaggio apparso sul tabellone proprio mentre vi apprestate a raggiungere l’imbarco. La prima regola è mantenere la calma, cercando di analizzare con freddezza la situazione: l’anticipo del preavviso, le cause dell’evento e il tipo di disagio subito sono i fattori da cui dipendono direttamente i vostri diritti!

L’OBBLIGO DI ASSISTENZA

In caso di ritardi, mancato imbarco o cancellazione del volo, la compagnia aerea ha l’obbligo di assistere i passeggeri in aeroporto, provvedendo, ad esempio, a pasti ed eventuali sistemazioni alberghiere, in funzione dei singoli casi e in base ai tempi di attesa, tenendo anche conto delle esigenze speciali segnalate al momento della prenotazione, come nel caso dei passeggeri disabili.

A volte, a causa dell’assenza di informazioni, dei lunghi tempi di attesa e della rabbia contagiosa degli altri passeggeri, ci si lascia prendere dal panico e si tende ad agire di impulso, prenotando direttamente altri voli o servizi a terra.

Attenzione però: se il passeggero non accetta l’assistenza del vettore e provvede autonomamente alle proprie necessità, senza concordare l’entità delle spese con il vettore, quest’ultimo può non essere tenuto al rimborso. Al contrario, se l’assistenza non è stata offerta, i passeggeri possono ottenere il rimborso dal vettore delle spese sostenute, purché necessarie, ragionevoli e appropriate.

Un consiglio: conservate tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e allegateli alla richiesta di rimborso.

DIRITTI DEL PASSEGGERO

Se il vostro volo è stato cancellato, avete diritto di scegliere tra:

  • rimborso del biglietto;
  • volo alternativo non appena possibile, oppure in una data successiva a scelta del passeggero;
  • eventuale volo di ritorno al luogo di partenza se la cancellazione riguarda un volo in coincidenza.

Il volo alternativo dovrebbe garantire condizioni di trasporto comparabili o superiori a quelle originarie, in termini di classe e durata del viaggio, e dovrebbe essere proposto senza costi aggiuntivi.

L’OPPORTUNITÀ DEL RISARCIMENTO

Oltre ai diritti sopra citati, in alcuni casi avete diritto anche ad un risarcimento economico a titolo di indennizzo per il disagio subito che potrebbe essere utile per fronteggiare eventuali spese extra, come le penali di cancellazione degli hotel prenotati.

Se scegliete di chiedere il rimborso del biglietto, il risarcimento dipende dal tipo di volo cancellato; se scegliete di imbarcarvi su un altro volo, il risarcimento dipende dal tipo di volo sostitutivo proposto e dal ritardo con cui raggiungerete la destinazione finale.

In base alle normative in vigore in questo momento, l’entità del rimborso è pari a:

  • 200 euro a passeggero per voli entro i 1.500 km di lunghezza;
  • 400 euro a passeggero per i voli interni all’UE e i voli di lunghezza compresa tra 1.500 e 3.500 km;
  • 600 euro a passeggero per voli oltre i 3.500 km.

Ma quando avete diritto a questo risarcimento?

La compagnia è tenuta a pagarvi il risarcimento nel caso in cui la notifica della cancellazione del volo avvenga oltre il limite di 14 giorni dalla data di partenza, a meno che la compagnia possa dimostrare che la cancellazione deriva da circostanze eccezionali ed inevitabili, tra cui rientrano: traffico aeroportuale, problemi tecnici al velivolo, instabilità politica, condizioni meteorologiche avverse e scioperi.

La compagnia non è tenuta a pagarvi il risarcimento anche se la notifica di cancellazione avviene tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza ed è accompagnata da una contestuale offerta di un volo alternativo, che vi permette di raggiungere comunque la destinazione partendo non più di 2 ore prima dell’orario originariamente previsto e/o arrivando a destinazione entro 4 ore rispetto all’arrivo originariamente previsto.

Allo stesso modo, se la notifica di cancellazione avviene a meno di 7 giorni prima della partenza, quindi anche il giorno stesso, il risarcimento non è dovuto se la compagnia propone una soluzione alternativa che consente di partire non oltre 1 ora prima dell’orario originariamente previsto e/o di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l’arrivo originariamente previsto. Se, al contrario, accumulate un ritardo di 2, 3 o 4 ore, il risarcimento può essere ridotto del 50%.

PRENOTAZIONI DISGIUNTE

Anche se a volte conviene prenotare i voli separatamente, in caso di voli di andata e ritorno o di voli in coincidenza, è sempre meglio essere in possesso di un biglietto unico. Se, ad esempio, avete prenotato il volo di andata e il volo di ritorno separatamente con diversi vettori aerei e il volo di andata è cancellato, l’eventuale rimborso sarà dovuto soltanto per tale volo. Anche nel caso di coincidenze, se siete in possesso di biglietti separati per due voli consecutivi e il ritardo del primo volo fa sì che perdiate il secondo, il vettore del primo volo non è tenuto a versare alcuna compensazione sul secondo volo.

RECLAMI

La prima regola è presentare eventuali reclami direttamente alla compagnia aerea, utilizzando il modulo UE.

Solo in caso di mancata risposta o di risposta non soddisfacente, è consigliabile rivolgersi agli organismi nazionali di competenza, che trovate qui.

Se avete dubbi o domande, scriveteci a info@holins.it oppure consultate il sito ENAC a questo link.

Pubblicato il
15 Luglio 2022
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